Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni concernenti la composizione e le modalità di nomina della Commissione giudicatrice nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso della Regione Toscana - Lesione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Travolgimento anche delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 113 del 2007.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono che dette disposizioni abbiano carattere suppletivo e cedevole". Tali disposizioni, le quali dettano norme sulle funzioni, sulla composizione e sulla modalità di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur disciplinando aspetti della procedura di scelta del contraente, sono preordinate a fini diversi rispetto a quelli di garanzia della concorrenzialità, in quanto gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Ne consegue che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti, non risultando quindi conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni la normativa contenuta nei commi censurati, la quale se vale nel suo insieme per l'attività contrattuale posta in essere in ambito statale, per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 5, Cost. e dall'art. 1, comma 6, legge n. 62 del 2005. La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge anche le modifiche apportate dal d.lgs. 31 luglio 2007 n. 113.