Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse» - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta attinenza della materia alla competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Preminenza della finalità di informare il procedimento alle regole della concorrenza, riservate alla competenza esclusiva statale, anche alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui disciplina, in maniera dettagliata, il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse», censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, da un lato, il procedimento attraverso il quale si provvede alla verifica dell'offerta anomala in contraddittorio con l'impresa atterrebbe ai profili di organizzazione regionale per i contratti della Regione, degli enti regionali e locali; dall'altro, non sarebbe possibile evocare il titolo di competenza rappresentato dalla tutela della concorrenza, atteso che la disciplina del procedimento con cui eseguire la verifica delle offerte anomale non avrebbe un impatto complessivo sull'economia, oltre ad essere troppo dettagliata e minuziosa, con conseguente inosservanza dei criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità. Con la norma impugnata, il legislatore statale si è uniformato alle regole comunitarie nella disciplina dell'istituto in esame, prevedendo, in particolare, che l'esclusione delle offerte anomale non possa essere automatica, ma debba avvenire all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa per comporre l'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo più vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serietà delle offerte, prevedendo che l'amministrazione, prima di rifiutare quelle che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chieda le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e proceda alla verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite. Il rispetto del principio del contraddittorio, imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, da un lato, a verificare se, in ipotesi, l'impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in maniera efficace il risultato perseguito dall'amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a quello che sono in grado di offrire le altre imprese, dall'altro, non consentendo provvedimenti di esclusione automatica, a perseguire l'obiettivo della più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara. È evidente, dunque, come si tratti di un procedimento complesso in cui assume preminenza la finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella fase di scelta del contraente, con consequenziale giustificazione dell'intervento del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche alla luce dei criteri dell'adeguatezza e proporzionalità.
- In tema di offerte anomale, v. citate sentenze n. 40/1998 e n. 132/1996.