Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Questione generica ed indeterminata - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (nonché delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui viene fatto ivi rinvio), in materia di affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto dette disposizioni presenterebbero «un carattere di eccessiva analiticità», in contrasto con il canone della ragionevolezza e della proporzionalità. La ricorrente, infatti, si è limitata a ritenere la norma in esame in contrasto con i suddetti canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, senza richiamare compiutamente il contenuto delle norme denunciate e censurando genericamente il rinvio operato dall'art. 91, comma 1, a disposizioni contenute in altre parti del Codice; né può considerarsi sufficiente, a sostegno delle censure di superamento dei limiti sottesi alla materia della tutela della concorrenza, il solo riferimento alla «eccessiva analiticità» delle norme impugnate.