Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Norme della Regione Puglia - Requisiti per ricoprire le funzioni di direttore amministrativo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Estensione a chi non ha ancora compiuto 65 anni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231013).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che modifica i limiti di età ai fini del conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), prevedendo che tale personale all'atto del conferimento dell'incarico non deve aver compiuto sessantacinque anni. La disciplina statale delle modalità di conferimento e di cessazione degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti del SSN e, in particolare, degli IRCCS, per sopraggiunti limiti di età, attiene all'organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari e, di riflesso, anche all'efficienza degli stessi, esprimendo un principio fondamentale in materia di tutela della salute. Il Governo, invece, ha evocato un parametro inconferente, di riferimento per la materia dell'ordinamento civile. (Precedenti: S. 189/2022 - mass. 45040; S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 209/2021 - mass. 44331; S. 195/2021 - mass. 44305; S. 132/2021 - mass. 43990; S. 286/2019 - mass. 42858; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 422/2006 - mass. 30841).