Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31900  31901  31902  31903  31904  31905  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione secondo la quale «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza della disciplina in materia di «governo del territorio» - Disposizione di contenuto puntuale non riconducibile a principio fondamentale della materia - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 98, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La norma impugnata, stabilendo che «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti», pur se presenta collegamenti con la materia dell'ambiente per le finalità perseguite, che sono dichiaratamente quelle del miglioramento della «qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città», afferisce prevalentemente all'ambito materiale del governo del territorio di competenza ripartita Stato-Regioni. Da questa qualificazione discende che lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali in tali materie, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio, secondo quanto stabilito dall'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione. Nel caso di specie, la norma censurata, per il suo contenuto precettivo del tutto puntuale, non lascia alcuno spazio di intervento alle Regioni. L'affermazione, infatti, secondo cui «l'approvazione dei progetti definitivi costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale con conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e quindi di assetto del territorio.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 206/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 98  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte