Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sollevate per violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62), 117 e 118 Cost. La ricorrente, da un lato, si limita a riportare il contenuto della disposizione censurata senza specificare quali sarebbero le norme richiamate che eccedono l'ambito della competenza legislativa statale debordando in ambiti afferenti alla potestà legislativa regionale; dall'altro, quando richiama talune norme (artt. 75 e 86, commi 1 e 2), si limita a censurare il loro carattere dettagliato senza ulteriori argomentazioni e, soprattutto, senza avere rapportato la doglianza ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.