Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina dell'accordo bonario - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Omessa indicazione di argomenti idonei a dimostrare le competenze regionali in relazione al contenuto precettivo delle norme censurate - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 9 e 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto le disposizioni denunciate disciplinerebbero «in modo eccessivamente analitico aspetti prettamente organizzativi dell'istituto dell'accordo bonario, precludendo alle Regioni qualsiasi possibilità di dettare sul punto una propria autonoma disciplina». La ricorrente assume che non sarebbe stato osservato il limite della proporzionalità ed adeguatezza sotteso alla materia della tutela della concorrenza, senza indicare alcun argomento idoneo a dimostrare la violazione delle competenze regionali, al di là dell'insufficiente riferimento all'analiticità della disposizione impugnata. Rimane oscuro, inoltre, il richiamo ai profili organizzativi in relazione all'evocato parametro costituzionale (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).