Sentenza 401/2007 (ECLI:IT:COST:2007:401)
Massima numero 31905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/11/2007;  Decisione del  19/11/2007
Deposito del 23/11/2007; Pubblicazione in G. U. 28/11/2007
Massime associate alla pronuncia:  31857  31858  31859  31860  31861  31862  31863  31864  31865  31866  31867  31868  31869  31870  31871  31872  31873  31874  31875  31876  31877  31878  31879  31880  31881  31882  31883  31884  31885  31886  31887  31888  31889  31890  31891  31892  31893  31894  31895  31896  31897  31898  31899  31900  31901  31902  31903  31904  31906  31907  31908  31909  31910  31911


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Esclusione - Applicazione del principio di continuità, con conseguente esclusione dell'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali - Infondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, commi 3 e 22, lettera a), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui prevede una disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale per tutti i lavori pubblici di interesse regionale. La norma in esame si limita a richiamare il contenuto dei citati atti regolamentari emanati nel vigore del precedente assetto costituzionale; sicché, tenuto conto che la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali, le norme adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. Non può, pertanto, ritenersi illegittimo il richiamo operato dalle disposizioni impugnate, tra l'altro, al d.m. n. 145 del 2000 e al d.P.R. n. 554 del 1999, al fine di sancirne la perdurante validità fino all'adozione dei capitolati generali e dei regolamenti che dovranno essere emanati nel rispetto dell'attuale riparto delle competenze regolamentari sancito dal sesto comma dell'art. 117 Cost.

- In senso conforme, v. citata sentenza n. 376/2002.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 253  co. 3

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 253  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 5

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte