Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Esclusione - Applicazione del principio di continuità, con conseguente esclusione dell'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali - Infondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, commi 3 e 22, lettera a), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui prevede una disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale, censurato, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 Cost., in quanto rinviano alla disciplina regolamentare statale per tutti i lavori pubblici di interesse regionale. La norma in esame si limita a richiamare il contenuto dei citati atti regolamentari emanati nel vigore del precedente assetto costituzionale; sicché, tenuto conto che la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione non ha determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali, le norme adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. Non può, pertanto, ritenersi illegittimo il richiamo operato dalle disposizioni impugnate, tra l'altro, al d.m. n. 145 del 2000 e al d.P.R. n. 554 del 1999, al fine di sancirne la perdurante validità fino all'adozione dei capitolati generali e dei regolamenti che dovranno essere emanati nel rispetto dell'attuale riparto delle competenze regolamentari sancito dal sesto comma dell'art. 117 Cost.
- In senso conforme, v. citata sentenza n. 376/2002.