Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione delle tipologie contrattuali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza regionale ad individuare la categoria dei contratti pubblici «sotto soglia» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie di competenza esclusiva «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 53, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui - nella prospettazione della ricorrente - individua in modo tassativo ed esclusivo le tipologie di contratti, mediante i quali possono essere realizzati i lavori pubblici, in senso restrittivo rispetto alle modalità consentite dall'ordinamento comunitario, specie in relazione alla categoria dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., per ritenuta lesione della competenza regionale ad individuare la categoria dei contratti pubblici «sotto soglia». Il prevalente ambito materiale in cui si colloca la norma in esame è rappresentato dall'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): spetta, infatti, al legislatore statale - ferma restando l'autonomia negoziale delle singole amministrazioni aggiudicatrici - individuare, per garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture. Nella specie, inoltre, tale uniformità, nella previsione della tipologia e dell'oggetto dei contratti, è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, anche con riferimento ai contratti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.