Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Possibilità di svolgere l'assistenza agli anziani non autosufficienti e disabili, per un limitato periodo di tempo nell'anno e senza pernottamento, presso una sede secondaria compatibile per localizzazione con la villeggiatura - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 231002).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 16 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che consente alle strutture sanitarie contemplate dai regolamenti regionali nn. 4) e 5) del 2019 di svolgere parte delle attività, per un limitato periodo di tempo nell'anno e senza pernottamento, presso una sede secondaria compatibile per localizzazione con la villeggiatura. Il comma 2 dello stesso art. 16 subordina espressamente la possibilità per le RSA in esame di svolgere parte della propria attività presso sedi secondarie alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, mentre i regolamenti regionali richiamati sono stati adottati in attuazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 502 del 1992. Si deve ritenere perciò che i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività debbano necessariamente rispettare le prescrizioni poste dai richiamati artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 e dai regolamenti regionali nn. 4) e 5) del 2019, che vi prestano attuazione a livello regionale.