Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina dell'esercizio stabile e occasionale della professione da parte delle guide alpine di Stati non appartenenti all'Unione europea - Condizione - Reciprocità del trattamento - Organo competente a riconoscere l'equivalenza del titolo professionale - Collegio nazionale delle guide alpine, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 203006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone, all’interno del t.u. turismo, che l’iscrizione delle guide alpine di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il legislatore toscano si è appropriato di un ambito riservato alla legislazione statale, ossia il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli professionali acquisiti all’estero, dettando, una disciplina che viola quella statale di principio, che attribuisce tale competenza al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.