Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione la fase di esecuzione del contratto di appalto e subappalto - Affidamento dell'attività di direzione dei lavori a soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, lettera c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui prevede l'affidamento dell'attività di direzione dei lavori a «soggetti scelti con le procedure previste dal presente Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione», censurato, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, la direzione dei lavori si inserisce nella fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale ed è finalizzata a verificare, tra l'altro, la conformità dei lavori al progetto e al contratto. In questo ambito viene in rilievo la materia dell'ordinamento civile, con conseguente legittimazione dello Stato a dettare la relativa disciplina anche di dettaglio.