Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti il collaudo e la disciplina delle varianti in corso d'opera - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Genericità della prospettazione, stante l'ampiezza di contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 2, 141 e 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - riguardanti il collaudo e la disciplina delle varianti in corso d'opera - censurati, in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. Le disposizioni impugnate afferiscono all'esecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, attengono prevalentemente alla materia dell'ordinamento civile e la ricorrente si è limitata a censurare il carattere analitico delle disposizioni impugnate senza indicare quali specifiche disposizioni debordino dai confini delle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza, per rientrare invece in ambiti di pertinenza regionale.