Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti il subappalto - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Genericità della prospettazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 118, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui disciplina «in modo estremamente analitico il subappalto», censurato, in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e) Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. La norma censurata, infatti, presenta un contenuto articolato riconducibile alla materia dell'ordinamento civile e, per alcuni aspetti, alla tutela della concorrenza, sicché non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione, la mera affermazione circa il carattere eccessivamente dettagliato della norma stessa.