Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Misure di salvaguardia del Piano di governo del territorio (PGT) - Sospensione di ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire sino all'adozione degli atti di PGT, in ipotesi di contrasto dell'intervento oggetto della domanda con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati - Modifica del termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo, nonché assenza di disciplina transitoria dei termini in corso di scadenza - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la modifica della scadenza del termine di applicazione della misura di salvaguardia precedentemente prevista, in assenza di una disposizione transitoria che disciplini i termini in corso, ancorché si presenti in astratto come adeguamento alla legislazione dello Stato, obbligherebbe i Comuni a provvedere in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, con l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non conformi ai piani di governo del territorio (PGT) adottati e non ancora approvati e di rendere più difficile la loro stessa approvazione definitiva. Infatti, la tesi posta a fondamento della questione - e cioè che i Comuni, sin dall'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2006, siano tenuti, in base alla disposizione impugnata, a provvedere al rilascio dei titoli abilitativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti e in contrasto con i PGT adottati - si basa su un'erronea interpretazione della norma, non essendo possibile ipotizzare un contrasto tra i titoli abilitativi da rilasciare e uno strumento urbanistico (qual è quello costituito dai PGT) che ancora non è stato adottato. Sicché la norma impugnata, che costituisce esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio da parte della Regione Lombardia, riproduce gli stessi termini di efficacia delle misure di salvaguardia previsti dal legislatore statale né può determinare gli effetti lesivi paventati, dato che si riferisce ad una fattispecie diversa da quella prospettata nel ricorso.