Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di proponibilità dell'azione in sede giurisdizionale - Asserita estensione dell'obbligo anche in caso di azioni cautelari - Denunciata lesione del diritto di agire in giudizio - Premessa interpretativa non pacifica in giurisprudenza - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., nella parte in cui, stabilendo che per le controversie fra utenti, o categorie di utenti, ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale se non sia stato preventivamente esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, escluderebbe anche la possibilità di proporre ricorso in sede cautelare, determinando così una lesione del diritto di agire in giudizio. Il rimettente muove da una premessa - quella che la norma censurata non consentirebbe il ricorso alla tutela cautelare nel caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione - non condivisibile, in quanto deve ritenersi che, per i procedimenti cautelari, l'esclusione dalla soggezione al tentativo obbligatorio di conciliazione si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto all'effettività della tutela, dinanzi al giudice, e che, se la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione è finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, attraverso la composizione preventiva della lite, tale interesse svanisce in riferimento all'azione cautelare, proprio in considerazione delle esigenze che si vogliono tutelare con i procedimenti cautelari, esigenze che richiedono una risposta immediata. Pertanto, la norma censurata deve essere interpretata nel senso che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari.
- Sul fatto che l'esclusione dalla soggezione al tentativo obbligatorio di conciliazione, per i procedimenti cautelari, si correla alla stessa strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice v., citate, sentenze n. 199/2003, n. 165, n. 276 e n. 161/2000, n. 336 /1998, n. 190/1985 e ordinanze n. 179/2002 e n. 217/2000.
- Sulla necessità di interpretare in senso conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis, sentenze n. 379/2007, n. 343/2006, n.336/2002, n. 356/1996 e ordinanze n. 86/2007 e n. 147/1998.