Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze dell'ordinanza di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurati in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, l'ordinanza di rimessione è contraddittoria e carente in quanto, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale rimettente, le disposizioni della normativa delegata sembrerebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega e, inoltre, il medesimo giudice non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione. Tali vizi dell'ordinanza di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni.
- In merito ad altre pronunce della Corte sul d.lgs. n. 5/2003, v., citate, sentenze nn. 54, 321 e 340/ 2007.