Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore - Condanna, «secondo il diritto vivente», del soccombente, anziché del difensore, al rimborso delle spese a favore della parte appellata - Denunciata violazione del diritto di difesa e lamentata lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Esclusione - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Inidoneità del 'tertium comparationis' - Evocato - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. Invero, non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite, regolato dalle norme civilistiche del mandato, da quello strettamente processuale della soccombenza, funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite. Inoltre, non può essere evocato come tertium comparationis l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della "parte in senso formale", che assume la qualità di parte per rappresentare quella "sostanziale" o per integrarne la capacità, così come è del tutto privo di fondamento il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale.
- In merito alla discrezionalità del legislatore nella materia processuale purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza, v., citata, ordinanza n. 383/1987.