Ordinanza 406/2007 (ECLI:IT:COST:2007:406)
Massima numero 31916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  21/11/2007;  Decisione del  21/11/2007
Deposito del 30/11/2007; Pubblicazione in G. U. 05/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilità anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di rapporto di lavoro privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. - In subordine: mancata previsione, in caso di opposizione dei controinteressati, dell'obbligo del ricorrente di depositare l'atto di costituzione nella cancelleria del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo, nonché l'obbligo, per quest'ultimo, di rimettere gli atti al ministero competente anche in caso di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - Denunciata violazione del principio del giudice naturale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate, subordinatamente l'una all'altra, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la prima, e all'art. 25 Cost., la seconda. Il rimettente censura l'art. 8 laddove prevede, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, e l'art. 10 nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente anziché del giudice amministrativo e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, il TAR rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che ciò non esclude la rilevanza della questione, ma anzi ne rappresenta il fondamento, poiché la regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice amministrativo: peraltro, tale convincimento non è sorretto da alcuna argomentazione, con conseguente insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  24/11/1971  n. 1199  art. 8  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  24/11/1971  n. 1199  art. 10  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  24/11/1971  n. 1199  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte