Ordinanza 407/2007 (ECLI:IT:COST:2007:407)
Massima numero 31917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  21/11/2007;  Decisione del  21/11/2007
Deposito del 30/11/2007; Pubblicazione in G. U. 05/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetto estintivo del reato - Condizioni - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena è stata comminata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta - 'Petitum' volto a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma censurata e che si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva in 'malam partem' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta. Premesso che la disposizione di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. ha natura di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione, il petitum formulato dal rimettente - diretto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem in materia penale sostanziale e cioè di un intervento che risulta precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione

- Sulla inammissibilità di questioni volte ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, vedi le citate sentenze n. 161/2004 e n. 394/2006, nonché la citata ordinanza n. 317/2000.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 460  co. 5

decreto legislativo  28/07/1989  n. 271  art. 136  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte