Processo penale - Persona offesa dal reato residente o domiciliata all'estero (in luogo conosciuto) - Invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni - Contenuto - Enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e dedotta disparità di trattamento rispetto all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini - Prospettazione di questione con motivazione insufficiente ed inidonea sulla rilevanza, nonché, per altro profilo di censura, irrilevante nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, c.p.p., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'invito, rivolto alla persona offesa dal reato di cui è noto il luogo di residenza o di dimora all'estero, di dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni, debba contenere l'enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati. Invero, il rimettente, per ciò che concerne gli articoli di legge violati, ha sollevato una questione priva di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto l'invito spedito alle persone offese conteneva, di fatto, l'indicazione della norma violata (art. 589 del codice penale); per ciò che concerne l'ulteriore requisito dell'invito, ossia la sommaria enunciazione del «fatto-reato», la motivazione sulla rilevanza della questione, offerta dall'ordinanza di rimessione, è del tutto insufficiente e inidonea, avendo il giudice a quo fornito una descrizione incompleta della vicenda oggetto del giudizio principale. Inoltre, il giudice a quo non ha tenuto conto del fatto che l'ipotetica sanzione di nullità dell'invito carente della sommaria enunciazione del fatto - di cui è chiesta alla Corte l'introduzione - risulterebbe soggetta, in base all'art. 181, comma 1, c.p.p., al regime delle nullità relative, sicché non potrebbe essere rilevata d'ufficio, ma solo su eccezione di parte (che non risulti esservi stata).