Paesaggio - Pianificazione - Espressione del principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Necessità di interpretare la normativa regionale in materia edilizia e urbanistica in conformità alla disciplina statale di tutela - Condizione - Necessaria esistenza di una pianificazione paesaggistica e possibile interpretazione in senso conforme ad essa della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione della Regione Puglia che prevede, nel caso di incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati, l'esclusione dell'approvazione regionale e della verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana). (Classif. 170007).
In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, espresso all'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, una norma regionale incidente sull'assetto del territorio non si può ritenere derogatoria delle previsioni di tutela paesaggistica solo perché omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45215; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021 - mass. 43729).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s, e terzo, Cost., dell'art. 54, comma 1, lett. s, della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che, sostituisce la lettera e-ter dell'art. 12, comma 3, della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, prevedendo espressamente - nelle ipotesi in cui la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale o a verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana - l'incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all'esercizio dell'attività agricola e delle attività a questa connesse. La disposizione impugnata delimita con chiarezza l'ambito applicativo delle esclusioni dalla verifica di compatibilità regionale e provinciale, circoscrivendolo in modo espresso lungo due direttrici: da un lato, specifica la natura agricola delle aree; dall'altro, indica esplicitamente la destinazione non residenziale dei fabbricati, senza riguardare cioè le abitazioni, il cui limite inderogabile di densità fondiaria prescritto dal d.m. n. 1444 del 1968 è così rispettato. Né risultano violati i principi di prevalenza e di co-pianificazione di cui agli artt. 136, 143 e 145 cod. beni culturali, in quanto la disposizione impugnata non prevede alcuna esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel PPTR, potendo dunque essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall'incremento dell'indice edificatorio debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del Piano).