Contenzioso tributario - Definizione agevolata di lite fiscale pendente in grado di appello - Impugnazione del diniego opposto dall'amministrazione finanziaria - Competenza dell'organo giurisdizionale presso cui pende la lite - Lamentata irragionevole violazione della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito e asserita lesione del principio del giusto processo tributario - Censura di norma concernente fattispecie estranea all'oggetto del giudizio 'a quo' - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento ai «principi del giusto processo». Infatti, il rimettente, mentre da un lato riferisce che il giudizio a quo consiste soltanto nell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente contro una cartella esattoriale ed esclude così che tale giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione del diniego dell'Agenzia delle entrate alla richiesta del contribuente di definire detta lite, dall'altro, invece, censura una norma - quella che disciplina detta impugnazione - la quale, per sua stessa ammissione, concerne una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio a quo; sicché, in base alle stesse affermazioni del rimettente, la norma denunciata non trova applicazione nel giudizio principale. La questione non potrebbe comunque essere accolta nel merito, in quanto l'attribuzione alla cognizione del giudice investito della lite fiscale pendente della competenza sull'impugnazione del diniego di definizione rientra tra le scelte, non arbitrarie o non manifestamente irragionevoli, del legislatore e non rientra fra i princípi del giusto processo la garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito, la quale «non ha copertura costituzionale generalizzata».
- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine all'attribuzione alla cognizione del giudice investito della lite fiscale pendente della competenza sull'impugnazione del diniego di definizione agevolata della lite, v. citate sentenza n. 288/1997 e ordinanze n. 84/2003 e n. 585/2000.
- Sulla non riconducibilità della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito nell'ambito dei principi del giusto processo, v. citata ordinanza n. 107/2007.