Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Introduzione dell'istituto ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 e applicabilità solo al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. - Denunciata irrazionalità dell'istituto in sé e, in subordine, ingiustificata disparità di trattamento fra imprenditori assoggettabili e non assoggettabili a fallimento, e fra falliti il cui fallimento sia stato chiuso prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. - Censure rivolte a normativa non applicabile, 'ratione temporis', nel giudizio 'a quo' - Argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Il rimettente dubita della razionalità dell'istituto della esdebitazione, ritenuto una fondamentale ingiustizia giuridica e morale e, in subordine, censura le norme che lo disciplinano per l'asserita ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbero a seconda che i debitori siano o meno assoggettabili al fallimento e, rispetto ai falliti, in base alla circostanza che la chiusura del fallimento sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006. Non solo non risulta dall'ordinanza di rimessione l'applicabilità nel giudizio principale delle norme censurate, ma altresì, le argomentazioni addotte dal giudice a quo appaiono carenti e contraddittorie: è contraddittorio denunciare l'irrazionalità di una normativa e poi prospettare una disparità di trattamento relativa all'applicabilità ratione temporis della stessa disciplina censurata, in quanto, ove questa seconda censura fosse accolta, si avrebbe un ampliamento della platea dei soggetti cui verrebbe applicata la normativa ritenuta incostituzionale.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni non motivate in ordine all'applicabilità nei giudizi a quibus delle norme censurate v., citate, ordinanze n. 249, n. 49 e n. 43/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni prospettate in termini contraddittori v., citate, da ultimo, ordinanze n. 357 e n. 307/2007.