Sentenza 412/2007 (ECLI:IT:COST:2007:412)
Massima numero 31923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
22/11/2007; Decisione del
22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
Va dichiarato estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, la Regione ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente a dette questioni ed il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Va dichiarato estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, la Regione ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente a dette questioni ed il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 204
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 30
co.
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
legge costituzionale
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 25