Sentenza 412/2007 (ECLI:IT:COST:2007:412)
Massima numero 31924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  22/11/2007;  Decisione del  22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31922  31923  31925  31926  31927


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto d'interesse (avendo la Regione già impugnato il testo originario della disposizione sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Governo rispetto all'impugnazione dell'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 per avere la ricorrente già impugnato a suo tempo l'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall'art. 30 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo. Infatti l'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 è norma distinta dall'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Sussiste, pertanto, l'interesse della ricorrente ad impugnare anche la norma più recente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 30  co. 

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 204

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte