Sentenza 412/2007 (ECLI:IT:COST:2007:412)
Massima numero 31924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
22/11/2007; Decisione del
22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto d'interesse (avendo la Regione già impugnato il testo originario della disposizione sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto d'interesse (avendo la Regione già impugnato il testo originario della disposizione sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Governo rispetto all'impugnazione dell'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 per avere la ricorrente già impugnato a suo tempo l'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall'art. 30 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo. Infatti l'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 è norma distinta dall'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Sussiste, pertanto, l'interesse della ricorrente ad impugnare anche la norma più recente.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Governo rispetto all'impugnazione dell'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 per avere la ricorrente già impugnato a suo tempo l'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall'art. 30 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo. Infatti l'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 è norma distinta dall'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Sussiste, pertanto, l'interesse della ricorrente ad impugnare anche la norma più recente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 30
co.
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 204
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte