Sentenza 412/2007 (ECLI:IT:COST:2007:412)
Massima numero 31925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
22/11/2007; Decisione del
22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Riconducibilità della sanzione prevista dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Riconducibilità della sanzione prevista dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - che prevede una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale, perché violerebbe l'autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa -, sollevate in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Infatti, la disposizione censurata non impone alcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali e pertanto si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 204, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - che prevede una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale, perché violerebbe l'autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa -, sollevate in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Infatti, la disposizione censurata non impone alcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali e pertanto si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 204
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 30
co.
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte