Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Previsione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione del trattamento accessorio massimo spettante ai titolari di uffici dirigenziali di livello generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disposizione esclusivamente alle amministrazioni statali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto, aggiungendo all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione, non detterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consentirebbe al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio. Infatti la ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l'art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d.lgs. n. 165 stabilisce che «le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità»; sicché i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.