Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile proposto nei confronti di un deputato per risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni ritenute ingiuriose e diffamatorie - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile - Dedotta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari - Riproposizione di ricorso già ammesso e poi dichiarato improcedibile - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Torino, III sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 18 settembre 2002, con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate da un deputato, che costituiscono oggetto di un giudizio civile di risarcimento danni proposto nei confronti del parlamentare. Il ricorso, infatti, ripropone nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto tra poteri dello Stato già dichiarato ammissibile e poi improcedibile con l'ordinanza n. 408 del 2006, sicché, posto che sussiste «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», il potere di agire a tutela della propria sfera di attribuzioni, una volta consumato, non può venire nuovamente esercitato.
- Sulla ratio del divieto di riproposizione del conflitto tra poteri, v. la citata sentenza n. 116/2003, nonché le citate ordinanze n. 243 e n. 294/2006.