Lavoro - Rapporto di lavoro - Disciplina - Competenza esclusiva statale, rientrante nella materia dell'ordinamento civile - Previsione di una riserva di contrattazione collettiva - Conseguente limite all'autonomia regionale - Impossibilità, per i comuni, di sopperire alle carenze di organico con forme di reclutamento diverse da quelle previste dal legislatore statale per la pubblica amministrazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Puglia che proroga ulteriormente per i comuni interessati al sisma del 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia della facoltà di avvalersi di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato). (Classif. 138014).
La riserva di contrattazione collettiva opera come limite all'autonomia regionale.
Alle ordinarie carenze di organico dei comuni si deve far fronte attraverso le forme di reclutamento di personale previste dal legislatore statale per la pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 251/2020 - mass. 43060; S. 3/2013 - mass. 36870; S. 217/2012 - mass. 36616).
La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45237; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. l'art. 55 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, il quale proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine entro cui i comuni possono avvalersi, per le attività di ricostruzione successive al sisma del 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia, di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato. La disposizione impugnata dal Governo costituisce la nona proroga della facoltà indicata, senza rispettare le condizioni e i limiti previsti e richiamati dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con l'obiettivo di "normalizzare" il ricorso a questa tipologia di contratti di lavoro, eludendo i limiti stringenti di durata e le condizioni rigorose cui il legislatore statale subordina tale possibilità, violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in cui rientra la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, e in violazione anche della riserva di contrattazione collettiva, la quale opera come limite all'autonomia regionale. Precedenti: S. 153/2021 - mass. 44108; S 257/2020 - mass. 43013; S. 43/2020 - mass. 42978; S. 178/2015 - mass. 38540; S. 217/2012 - mass. 36616; S. 160/2017 - mass. 40392; S. 257/2016 - mass. 39217).