Ordinanza 414/2007 (ECLI:IT:COST:2007:414)
Massima numero 31929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  22/11/2007;  Decisione del  22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31930


Titolo
Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi 'a quibus' - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sono inammissibili gli interventi in giudizio di coloro che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus, posto che possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

- Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 314/2007.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  07/11/2003  n. 29  art. 1  co. 

legge della Regione Veneto  07/11/2003  n. 30  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte