Ordinanza 414/2007 (ECLI:IT:COST:2007:414)
Massima numero 31929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
22/11/2007; Decisione del
22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Massime associate alla pronuncia:
31930
Titolo
Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi 'a quibus' - Inammissibilità.
Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi 'a quibus' - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sono inammissibili gli interventi in giudizio di coloro che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus, posto che possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 314/2007.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
07/11/2003
n. 29
art. 1
co.
legge della Regione Veneto
07/11/2003
n. 30
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte