Farmacia - Regione Veneto - Istituzione, in deroga ai criteri ordinari, di due nuove sedi farmaceutiche (nel Comune di Eraclea e nel Comune di Valeggio sul Mincio) - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, e dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30. Invero, nelle more del giudizio incidentale, è sopravvenuta la legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23, i cui artt. 6 e 7 hanno introdotto un comma 1-bis nel testo rispettivamente della legge regionale n. 29 del 2003 e della legge regionale n. 30 del 2003, stabilendo che «alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" nonché quelle dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", fatta salva l'ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'istituzione». Conseguentemente, alla luce delle intervenute modifiche normative, spetta al giudice a quo provvedere ad una nuova valutazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni proposte.
- In merito alla necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nell'ipotesi di sopravvenuto mutamento normativo, v. citate, ordinanze nn. 244 e 143/2007.