Espropriazione per pubblica utilità - Regione Siciliana - Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale - Vincoli preordinati all'espropriazione - Proroga di validità dei piani esistenti, anche se 'medio tempore' scaduti, costituente anche dichiarazione di pubblica utilità - Denunciata violazione del principio di eguaglianza nonché del diritto di azione e del diritto all'indennizzo dei proprietari interessati - Insufficiente descrizione della fattispecie ed omessa motivazione in ordine all'applicabilità della norma denunciata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2004, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, terzo comma, Cost., nella parte in cui proroga, senza previsione di indennizzo, l'efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione delle aree ricadenti nell'ambito dei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, dichiarando la pubblica utilità delle opere da eseguire su dette aree. Infatti, il rimettente non motiva, in rapporto alla vicenda al suo esame, l'applicabilità della norma denunciata e, in particolare, non considera che una prima proroga dell'efficacia del vincolo è stata disposta dall'art. 71 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, con la conseguenza che la protrazione del vincolo espropriativo potrebbe risalire ad una norma diversa da quella denunciata.