Ordinanza 416/2007 (ECLI:IT:COST:2007:416)
Massima numero 31932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/11/2007;  Decisione del  22/11/2007
Deposito del 05/12/2007; Pubblicazione in G. U. 12/12/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Possibilità di interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Obbligo per quest'ultimo di rilasciare il provvedimento autorizzatorio sulla base della sola volontà della minore, che rifiuti di informare i genitori - Denunciata violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' in quanto sollevata da giudice che aveva esaurito la propria cognizione in relazione alla disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, censurato, in riferimento all'art. 111, sesto comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, prevederebbe che il giudice tutelare, chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di donna minore di età, debba emanare un mero provvedimento autorizzativo non motivato, svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver autorizzato la minorenne ad interrompere la gravidanza e, quindi, dopo aver già fatto applicazione della norma censurata, ed avere, pertanto, esaurito il proprio potere al riguardo.



Atti oggetto del giudizio

legge  22/05/1978  n. 194  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 6

Altri parametri e norme interposte