Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Dedotta disparità di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa - Denunciata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, e 125 della Costituzione e all'art. 23 dello statuto della Regione siciliana -, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma (comma 2-bis), la declaratoria del difetto di competenza deve essere adottata, anche «d'ufficio», con «sentenza succintamente motivata» ex art. 26 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (comma 2-ter), e anche nei procedimenti in corso (comma 2-quater). Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con sentenza n. 237 del 2007 e non risultano prospettate argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate.
- Sulle stesse questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.