Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai «conseguenziali provvedimenti commissariali» - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei «consequenziali provvedimenti commissariali». Trattasi di questione identica ad altra già dichiarata non fondata con sentenza n. 237 del 2007 e non risultano prospettate argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate.
- Sulle stesse questioni, v. la citata sentenza n. 237/2007.