Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari - Riproposizione di ricorso già ammesso e poi dichiarato improcedibile - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è pendente un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di un parlamentare riguardano opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso, infatti, ripropone nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto già dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 378 del 2006 e, successivamente, improcedibile con l'ordinanza n. 134 del 2007, a causa del ritardo con il quale sono stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dovendosi ribadire che la ratio del divieto di riproposizione del conflitto risiede nell'«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», al fine di evitare il permanere di una situazione di conflittualità tra poteri e il procrastinarsi di una situazione di incertezza e non definitività dei rapporti.
- Sulla ratio del divieto di riproposizione del conflitto tra poteri, v. la citata sentenza n. 116/2003, nonché le citate ordinanze n. 143/2005; n. 40/2004; nn. 188 e 153/2003.