Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullità in caso di omessa registrazione - Denunciata violazione del diritto del locatore di agire in giudizio, poiché condizionato ad un adempimento di natura meramente fiscale - Inconferenza del parametro costituzionale invocato, supportato, come mero argomento, dall'adombrata irragionevolezza della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non sono registrati. Appare, infatti, non conferente il parametro evocato, dal momento che nell'ordinanza di rimessione non è chiarito sotto quale profilo sia prospettata la sua violazione, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale. Il rimettente adombra, altresì, un profilo di irragionevolezza, pur non evocando formalmente l'art. 3 Cost., ma tale censura rappresenta un mero argomento teso a supportare la denunciata violazione dell'art. 24 Cost..
- Sulla infondatezza quando sia evocato un parametro inconferente v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 181 e n. 180/2007, n. 297/2004 e n. 940/1988.