Famiglia - Divorzio - Modifica delle condizioni - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario contragga nuove nozze o conviva 'more uxorio' - Esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori - Omessa descrizione della fattispecie e conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all'ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Invero, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.
- In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 132, 129, 127, 92, 91, e 72/2007.