Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Contumacia di uno dei convenuti, chiamati a rispondere in solido - Valore di non contestazione dei fatti affermati dall'attore ('ficta confessio'), ove quest'ultimo depositi istanza di fissazione dell'udienza, anche nei confronti del soggetto convenuto costituitosi in giudizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché del diritto di difesa - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del comma 2 della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. La norma - secondo la quale, nelle controversie in materia di diritto societario devolute alla cognizione del tribunale collegiale, qualora il convenuto sia rimasto contumace, i fatti affermati dall'attore si intendono non contestati - è censurata con riguardo all'ipotesi in cui sia rimasto contumace uno dei convenuti della cui condotta siano chiamati a rispondere in solido altri soggetti. Posto che il rimettente non fa propria nessuna delle interpretazioni della norma che prospetta come possibili, è dirimente il fatto che, medio tempore, la sentenza n. 340/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del medesimo art. 13, nella parte in cui stabilisce che, se il convenuto è rimasto contumace, "i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa", sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.
- V., citata, sentenza n. 340/2007.