Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Assoggettamento al c.d «rito societario» di cui al d.lgs. n. 5 del 2003 - Denunciato eccesso di delega - In subordine: lamentata mancanza dei principi e criteri direttivi nella legge delega - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e, in via subordinata, degli artt. 15 e 16 delle legge 12 dicembre 2002, n. 273. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 170 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 134, comma 1, sia nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 5 del 2003, sia nella parte in cui stabilisce l'applicabilità del rito societario anche nei procedimenti in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ex legge n. 287 del 1990 ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate.
- V., citata, sentenza n. 170/2007.