Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza della norma con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su rapporto esaurito - Omessa motivazione sulla perdurante applicazione della norma censurata, abrogata anteriormente alla conversione del decreto-legge, comunque decaduto - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A prescindere dalla circostanza che tale decreto-legge, non convertito nei termini, è decaduto e, quindi, ha perso efficacia sin dall'inizio, già anteriormente allo spirare del termine per la conversione in legge di tale atto, l'art. 1 era stato oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art. 62, comma 7, della legge n. 289 del 2002; incombeva quindi sul rimettente l'onere di motivare in ordine alla perdurante rilevanza nel giudizio a quo della norma abrogata.
- In senso analogo, cfr. le citate ordinanze n. 187 e n. 31/2007 e n. 254/1995.