Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Asserita irragionevolezza di disposizione con effetto retroattivo incidente, in materia tributaria, su rapporto esaurito - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente preclusione dell'apprezzamento sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti, il rimettente non offre una descrizione della fattispecie concreta posta al suo giudizio, tale da permettere l'apprezzamento della rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo.