Sentenza 430/2007 (ECLI:IT:COST:2007:430)
Massima numero 31954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2007;  Decisione del  10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31950  31951  31952  31953  31955  31956  31957  31958


Titolo
Commercio - Attività economiche di distribuzione commerciale - Abolizione di limiti e prescrizioni per il loro esercizio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa in materia di «commercio», nonché asserita esorbitanza dai limiti posti alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto avrebbe ad oggetto la disciplina del «commercio», materia attribuita alla competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero riconducibili anche le materie concernenti lo sviluppo dell'economia. E' anzitutto infondata la deduzione secondo la quale la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile ad una materia, lo «sviluppo economico», attribuita alla competenza residuale delle Regioni, in quanto questa locuzione costituisce un'espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie. La disposizione in esame, concernendo la modalità di esercizio dell'attività della distribuzione commerciale, incide invece sul «commercio», materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Tuttavia, va considerato che la regolamentazione della distribuzione commerciale, innovata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 mira a favorire l'apertura del mercato alla concorrenza, garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano. Sicché le prescrizioni recate dall'impugnato art. 3, sono coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, e in quanto tali riconducibili alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., risultando proporzionate allo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione concorrenziale del mercato, con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento.

- Sulla locuzione «sviluppo economico», v. la citata sentenza n. 165/2007.

- Sulla materia «commercio», v. le citate sentenze n. 165 e n. 64/2007, ordinanza n. 199/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 3  co. 

legge di conversione  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte