Sentenza 430/2007 (ECLI:IT:COST:2007:430)
Massima numero 31955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2007;  Decisione del  10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31950  31951  31952  31953  31954  31956  31957  31958


Titolo
Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Obbligo di previa comunicazione al Ministero della salute - Ricorso della Regione Veneto - Censure non sorrette da specifiche argomentazioni - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la ricorrente ha omesso di svolgere, in riferimento a detta norma, censure sorrette da specifiche argomentazioni e tenuto anche conto del fatto che l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale si pone in termini anche più pregnanti che in quelli in via incidentale.

- Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 165/2007, n. 139/2006 e n. 450/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 5  co. 2

legge di conversione  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte