Sentenza 430/2007 (ECLI:IT:COST:2007:430)
Massima numero 31956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2007;  Decisione del  10/12/2007
Deposito del 14/12/2007; Pubblicazione in G. U. 19/12/2007
Massime associate alla pronuncia:  31950  31951  31952  31953  31954  31955  31957  31958


Titolo
Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Censure prospettate per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa in relazione all'art. 119 Cost., in quanto non possono essere prese in considerazione censure svolte con riferimento a parametri non indicati nel ricorso (come nel caso dell'evocato art. 119 Cost.) e prospettate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, essendo quest'ultima destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell'atto introduttivo, non essendo perciò possibile con essa dedurne di nuove.

- Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 246/2006, n. 286/2004 e n. 337/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 5  co. 2

legge di conversione  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte