Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia statutaria - Rilevanza di clausola di salvaguardia - Esclusione.
In relazione al ricorso proposto avverso l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, non può ritenersi rilevante la cosiddetta "clausola di salvaguardia" contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del medesimo d.l. n. 223 del 2006, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006. E' infatti inidonea una tale clausola ad escludere, in linea generale, la possibile lesività della norma, qualora, come nel caso in esame, essa sia caratterizzata da genericità e sia contenuta nel contesto di una legge recante numerose disposizioni, concernenti materie ed oggetti diversi, senza alcuna puntuale indicazione in ordine a quelle che dovrebbero ritenersi non applicabili alla ricorrente, per incompatibilità con lo statuto speciale.
- Nello stesso senso, v. le citate sentenze n. 165/2007, n. 134 e n. 118/2006.