Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa in materia di «commercio», nonché di quelle statutarie di tipo esclusivo e concorrente - Esclusione - Riconducibilità, per il criterio della prevalenza, dell'organizzazione del servizio farmaceutico alla competenza concorrente «tutela della salute» - Rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione tra le specifiche prescrizioni previste e il carattere di «principio fondamentale» della norma - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 - che contiene la disciplina e le modalità della vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica -, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione, nonché agli artt. 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione Siciliana, per denunciata lesione dell'autonomia legislativa in materia di «commercio», nonché di quelle statutarie di tipo esclusivo e concorrente. Posto che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'articolo 117 Cost., la "materia" della organizzazione del servizio farmaceutico, va ricondotta, in base al criterio della prevalenza, al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute» censurata, la disposizione, nello stabilire la disciplina sopra indicata, configura una norma di principio, carattere non contraddetto dalla specificità delle prescrizioni, che è necessaria per esprimere la regola generale che deve presiedere alla vendita dei medicinali, al fine di garantire che avvenga con modalità che non siano pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela della salute. Relativamente al ricorso della Regione Siciliana, va ribadito che, a norma dell'art. 17, lettera b) dello statuto di autonomia, la potestà legislativa regionale in materia di «sanità pubblica» si esercita «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», coincidendo l'ampiezza di tale competenza con quella delle Regioni a statuto ordinario in materia di «tutela della salute», con la conseguenza che i «principi generali» della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai «principi fondamentali» che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario.
- Sul rapporto tra norma "di principio" e norma "di dettaglio", v. la citata sentenza n. 181/2006.
- Sulla prevalenza della finalità della tutela del fondamentale diritto alla salute connessa alla regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci, v. le citate sentenze n. 448/2006 e n. 87/2006, nonché sentenze n. 275 e n. 27/2003.
- Sul rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione tra la specificità delle prescrizioni e il carattere di «principio fondamentale» della norma, v. la citata sentenza n. 355/1994.
- Sul ricorso al "criterio della prevalenza" per dirimere interferenze tra competenze legislative, v. le citate sentenze n. 422 e n. 181/2006, n. 135 e n. 50/2005.
- Sulla corrispondenza dei «principi generali» della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana rispetto ai «principi fondamentali» che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario, v. la citata sentenza n. 448/2006.