Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Requisiti per la sua formazione - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o espresso a Sezioni unite - Inidoneità delle pronunce adottate in sede di merito - Conseguente inammissibilità delle questioni promosse sulla base di un orientamento giurisprudenziale di merito, per impropria richiesta di avallo interpretativo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma processuale civile in materia di competenza in corso di causa riferita a procedimenti cautelari). (Classif. 112006).
Per la formazione di un diritto vivente è necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o, comunque, espresso a Sezioni unite, mentre non sono invece idonee le pronunce adottate in sede di merito. (Precedenti: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 217/2010 - mass. 34752).
Nell'ipotesi in cui il rimettente, ritenendo erroneamente che sulla interpretazione contestata si sia formato un diritto vivente, promuova l'incidente di legittimità costituzionale, ciò costituisce un uso improprio dello strumento - in quanto volto ad ottenere un avallo interpretativo - che rende inammissibili le questioni sollevate. (Precedenti: S. 132/2019 - mass. 42128; S. 21/2013 - mass. 36912; O. 97/2017 - mass. 39648; O. 87/2016 - mass. 38834; O. 33/2016 - mass. 38733).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di formazione di un diritto vivente e conseguente impropria richiesta di avallo interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 669-quater cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, ove penda un giudizio di cognizione in rapporto di continenza con la causa di merito prefigurata in un successivo ricorso cautelare ante causam, impone al giudice della cautela di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della causa continente preventivamente adito. Il rimettente ha inteso conseguire dalla Corte costituzionale un avallo ad una delle possibili opzioni ricostruttive, perché l'interpretazione sulla quale si incentrano le censure non può essere assunta a diritto vivente, in ragione della non univocità e del carattere risalente dei precedenti richiamati; né d'altra parte risulta facilmente ipotizzabile che sulla quaestio iuris si delinei un indirizzo interpretativo dell'organo della nomofilachia connotato dai caratteri della costanza e della ripetizione).