Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, l'art. 27, comma 3, della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12. Invero, la disposizione in esame, nella parte in cui stabilisce che «l'attività contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza del Consiglio regionale è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni», regolamenta àmbiti assegnati alla competenza esclusiva del legislatore statale. Con la sentenza n. 401 del 2007, infatti, è stato chiarito che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici consta di due fasi, la prima delle quali, relativa alla scelta del contraente, si articola nella disciplina delle procedure di gara, riconducibile alla tutela della concorrenza; la seconda, che ha inizio con la stipulazione del contratto, corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto e deve essere ascritta all'àmbito materiale dell'ordinamento civile.